la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per l'applicazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17,
ai fini della  tutela  dell'ambiente  naturale  nei  suoi  molteplici
aspetti,  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  L. 270.000.000 per
l'anno 1988, L. 600.000.000 per l'anno 1989 e  L.  1.000.000.000  per
l'anno  1990,  il  cui  onere gravera' sul cap. 29350 del bilancio di
 
previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 e sui successivi
corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
   2. A decorrere al 1991 gli oneri necessari saranno determinati con
la legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della  legge  regionale  7
dicembre 1979, n. 68.