la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'applicazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, ai fini della tutela dell'ambiente naturale nei suoi molteplici aspetti, e' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 270.000.000 per l'anno 1988, L. 600.000.000 per l'anno 1989 e L. 1.000.000.000 per l'anno 1990, il cui onere gravera' sul cap. 29350 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 e sui successivi corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. 2. A decorrere al 1991 gli oneri necessari saranno determinati con la legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.